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Yuossef Siher, il primo detenuto politico della magistratura predittiva italiana

Riprendiamo questa interessante analisi di McSilvan apparsa su Codice Rosso per restituire una chiave di lettura della vicenda legata a Youssef Siher.

L’ordinamento penale costituzionale italiano si fonda sul principio di materialità e di offensività del fatto (artt. 25, comma 2, e 27 della Costituzione): il soggetto può essere assoggettato a sanzione o a restrizione della libertà personale esclusivamente in ragione di una condotta che leda o ponga in pericolo concreto un bene giuridico tutelato. Tuttavia, quando si tratta di “terrorismo” o di “eversione dell’ordine democratico”, si assiste a una progressiva, perversa torsione del paradigma punitivo e cautelare.

Infatti, nei procedimenti per reati associativi o istigatori aggravati dalla finalità di terrorismo, il trattenimento in custodia cautelare in carcere cessa di dipendere dalla gravità oggettiva e dalla consistenza offensiva del fatto commesso, per ancorarsi in via preminente alla potenzialità lesiva ed eversiva della persona, estesa dagli organi inquirenti fino al massimo grado consentito dall’interpretazione prognostica della biografia, del capitale culturale e delle competenze tecniche dell’indagato.

Il caso giudiziario di Youssef Siher — sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Procura della Repubblica di Milano il 24 ottobre 2026 in seguito alla creazione dei canali social denominati “Movimento 17 ottobre” — costituisce un caso di studio paradigmatico. L’esame congiunto degli atti d’indagine, della costruzione mediatica del caso, dell’evoluzione legislativa del decennio 2015–2026 e dell’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale dimostrano come l’apparato repressivo tenda oggi a neutralizzare preventivamente la capacità intellettuale e relazionale del soggetto, surrogando con essa la mancanza di offensività materiale della condotta. In poche parole, la magistratura sanziona perché si fa predittiva e, in materia di “terrorismo”, Youssif Siher segna il non invidiabile record di primo detenuto politico di questo genere di magistratura.

1. Youssif Siher, il profilo

Youssef Siher è un cittadino italiano di 30 anni, cosiddetto di seconda generazione, nato nel bresciano da famiglia di origini marocchine, anagraficamente residente a Mazzano (Brescia) e domiciliato di fatto nell’area metropolitana milanese. Sotto il profilo linguistico e culturale, è bilingue (madrelingua italiano e arabo) e parla fluentemente inglese e spagnolo.

Il suo percorso accademico si è sviluppato interamente presso l’Università degli Studi di Milano (Statale), dove ha conseguito nel luglio 2020 la laurea triennale in Comunicazione — discutendo con il professor Nicola Del Corno una tesi storiografica in Storia delle dottrine politiche sulla Sunnae sulla recezione dei precetti islamici nelle istituzioni statuali, giudicata dal relatore priva di connotazione radicale o apologetica — e successivamente la laurea magistrale in Scienze Politiche, con una tesi sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con la monarchia. Durante gli anni universitari è stato eletto rappresentante degli studenti nel Senato Accademico nelle liste di UniLab, formazione studentesca di orientamento moderato e vicina al centrodestra. Nel 2024 ha svolto un tirocinio di ricerca (research trainee) presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

Sul piano lavorativo, ha operato come giornalista freelance collaborando con Il Fatto Quotidiano(occupandosi tra il 2022 e il 2024 di proteste studentesche e poi di crisi internazionali in Tunisia, Egitto, Sudan, Gaza e Mar Rosso), con Il Foglio (un singolo articolo sul Pakistan nel 2022) e con il canale satellitare panarabo Al Mayadeen English, ritenuto politicamente contiguo a Hezbollah. Da gennaio 2026 lavora come esperto generalista per Mercor, una startup statunitense di intelligenza artificiale, occupandosi di valutazione, etichettatura dati (data labeling) e addestramento di modelli algoritmici. Nel 2024 era stato oggetto di una segnalazione dei servizi di intelligence italiani per aver fondato e presieduto l’associazione Organizzazione Alba Nascente (OAN), attiva nel contrasto all’islamofobia e nelle mobilitazioni pro-Palestina. Nel settembre 2026 ha si è sposato con Sagia Hammoud, trentaduenne mediatrice interculturale nata e residente a Como, di origini libanesi e palestinesi, attivista dei Giovani Palestinesi di Milano.

2. Le contestazioni della procura

La mattina di sabato 24 ottobre 2026, gli operatori della Squadra Mobile, della Digos e della Polizia Postale di Milano hanno rintracciato Siher in un appartamento di via Romilli (quartiere Corvetto, Milano), abitazione di un’attivista pro-Palestina, localizzandolo attraverso il tracciamento tecnico del telefono cellulare della moglie Sagia Hammoud, poiché il dispositivo di Siher risultava spento. Condotto in Questura, nella tarda serata del 24 ottobre è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto su decreto emesso dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola e dalla pubblico ministero del pool antiterrorismo Francesca Crupo. 

Dall’esame degli atti allegati al decreto di fermo e alla richiesta di convalida emerge che a Siher non viene contestata la partecipazione materiale o l’organizzazione dei violenti scontri e dei saccheggi verificatisi nel centro di Milano (tra piazza Duomo e San Babila) nel fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026. L’addebito riguarda esclusivamente l’attività comunicativa e digitale posta in essere dopo tali disordini. Il primo nucleo fattuale raccolto dalla Polizia Postale e dalla Digos attiene alla creazione e all’amministrazione dei canali “Movimento 17 ottobre” (siglato M1710): domenica 18 ottobre 2026, alle ore 19:58, Siher (in concorso con la moglie) ha attivato il gruppo Telegram e la pagina Instagram del movimento, contraddistinti da un logo con una “M” bianca cerchiata su sfondo nero recante le cifre “17” e “10”. In pochi giorni tali canali hanno raccolto tra i 9.000 e gli 11.000 iscritti, generando un bacino di visualizzazione potenziale stimato dalla Procura in 150.000 utenti.

Il secondo nucleo probatorio riguarda gli slogan e i post pubblicati su Instagram e Telegram, qualificati dall’accusa come atti di istigazione a delinquere e “dichiarazione di guerra continua”. Tra questi spicca il post recante la frase “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove, Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame”, cui si aggiungono l’invito alla “mobilitazione permanente ogni sabato. Fino alla caduta di questo governo ladro”, con la convocazione di presidi in otto città italiane per il 24 ottobre, nonché un messaggio scritto direttamente da Siher su Telegram: “Dobbiamo fare come la Francia, lì sono ben organizzati e soprattutto attivi”. Nel provvedimento vengono inoltre richiamati messaggi dal tenore esplicitamente violento (quali “spaccare gli istituti di credito è giusto” e “banche tutte al rogo”), i quali risultano tuttavia postati nella chat generale da profili terzi e anonimi, e non dall’amministratore.

Un terzo elemento d’accusa concerne le disposizioni orarie programmate e le comunicazioni private rinvenute sul computer portatile sequestrato a Siher. Il dispositivo è stato trovato dagli agenti acceso e privo di password sulla schermata delle chat di coordinamento, a differenza dello smartphone di cui l’indagato ha rifiutato di fornire il codice di sblocco. Sul notebook la Polizia Postale ha individuato due messaggi programmati su Telegram per le ore 14:31 e 15:31 di sabato 24 ottobre, mai partiti a causa del sequestro, i quali contenevano l’indicazione dei tre punti di concentramento cittadini in cui i manifestanti avrebbero dovuto radunarsi per poi convergere nella piazza finale. Sul medesimo portatile era attivo l’account WhatsApp Web denominato “Youssef Siher”, contenente messaggi di terzi che chiedevano informazioni logistiche sul corteo del 24 ottobre.

Il quarto pilastro probatorio è rappresentato dal reperimento sui dispositivi di un documento in formato PDF intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso – Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione egiziana del 2011”. Il testo, concepito come guida alla disobbedienza civile contro il governo Meloni, suggerisce l’equipaggiamento da indossare in piazza (felpe con cappuccio, occhiali protettivi, kefiah, guanti, kit di primo soccorso), illustra tecniche di difesa passiva dai gas lacrimogeni (includendo un’illustrazione sul rilancio del candelotto verso i reparti di polizia), consiglia l’uso di scudi rudimentali e vernice spray per oscurare i blindati e le telecamere di sorveglianza, invita a “sfondare” eventuali blocchi di polizia e propone la creazione di gruppi temporanei sull’applicazione Signal con amministratori scelti casualmente per monitorare gli spostamenti delle forze dell’ordine e cancellare le tracce a fine corteo. Infine, un quinto elemento emerso dall’analisi forense della cronologia web riguarda le interrogazioni rivolte da Siher a sistemi di intelligenza artificiale generativa, ai quali aveva chiesto informazioni per l’elaborazione di “strategie rivoluzionarie”, facendosi assistere dall’IA anche nella redazione del secondo comunicato del movimento, pubblicato il 23 ottobre, con cui si annunciava il cambio di tattica per le piazze del giorno seguente.

3. La motivazione cautelare

Il passaggio cruciale della scheda clinico-giuridica risiede nel modo in cui il Procuratore Viola e la PM Crupi motivano la sussistenza del periculum libertatis (pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c, c.p.p. e pericolo di fuga ex art. 274, lett. b, c.p.p. e art. 384 c.p.p.) a carico di un soggetto totalmente incensurato.

Nella richiesta di convalida e di applicazione della custodia in carcere, i magistrati scrivono testualmente che Siher, sebbene incensurato, “ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel senso di saper sfruttare il suo elevato background culturale ed i suoi contatti”, palesando “particolare abilità e acume” e competenze informatiche idonee a “sviluppare una strategia rivoluzionaria”. Analogamente, il pericolo di fuga viene ritenuto “evidente” non già sulla base di preparativi materiali di espatrio (biglietti aerei, passaporti falsi o conti esteri), bensì in ragione del fatto che, pur essendo “italiano di seconda generazione”, egli possiede “particolari abilità e capacità di muoversi” e una “rete relazionale che gli consentirebbe di riparare all’estero” e far perdere le proprie tracce. In questa architettura argomentativa, l’istruzione superiore, il plurilinguismo e il cosmopolitismo relazionale — che nella fisiologia dell’ordinamento costituiscono indicatori di pieno inserimento sociale — subiscono una metamorfosi clinico-criminologica, trasformandosinella prova regina della pericolosità terroristica del soggetto. Insomma Siher non è pericoloso perché stava preparando la fuga ma lo è perché intelligente e quindi si prevede che sarà pericoloso. La magistratura predittiva fa quindi il suo ingresso in scena.

4. Accanto alla magistratura predittiva: i media costruiscono il nemico interno

L’arresto di Youssef Siher è stato accompagnato da una deflagrazione mediatica che ha agito in totale autonomia rispetto al perimetro tecnico-giuridico delle contestazioni, edificando attorno alla figura dell’indagato una narrazione ipertrofica fondata sulla suggestione del “grande vecchio” o dell’infiltrato radicale. L’analisi del discorso pubblico prodotto tra il 24 e il 27 ottobre 2026 permette di isolare quattro meccanismi strutturali attraverso i quali l’hype giornalistico ha preparato e legittimato la torsione preventiva della misura cautelare.

Il primo meccanismo consiste in una sistematica distorsione cronologica. Nonostante gli atti della Procura di Milano chiariscano che i canali social del “Movimento 17 ottobre” sono stati aperti alle ore 19:58 di domenica 18 ottobre — ovvero a guerriglia urbana ormai esaurita — e che a Siher viene contestata la sola attività istigatoria successiva, la quasi totalità delle testate d’informazione ha titolato presentando il trentenne come “la mente degli scontri e dei saccheggi di sabato e domenica 17 e 18 ottobre”, “il presunto regista” delle devastazioni o “il capo e ideologo dei maranza arrestato”.

Questa sovrapposizione tra l’amplificazione digitale post factum e la regia materiale ante factumrisponde a una precisa esigenza psicologico-politica: di fronte a una rivolta giovanile estemporanea, fluida e priva di rivendicazioni strutturate, l’opinione pubblica e gli apparati di sicurezza necessitano di un soggetto singolo, razionale e identificabile a cui imputare la paternità del caos. Come rilevato da osservatori attenti, si è così alimentata l’illusione ottica che, bloccando il profilo social di Siher la mattina del 24 ottobre, lo Stato avesse “schiacciato la testa del serpente”, quando in realtà nella medesima giornata di sabato 24 ottobre si sono registrati 371 fermati (di cui 110 minorenni) nei cortei nazionali e gravi scontri di piazza a Bologna, del tutto privi di coordinamento con l’indagato milanese.

Un secondo dispositivo retorico dell’hype mediatico risiede nella criminalizzazione del successo formativo. La stampa conservatrice ha insistito ossessivamente sul contrasto tra la figura del giovane disagiato di periferia e il curriculum d’eccellenza di Siher: “Non c’era un maranza dietro il Movimento 17 ottobre. Non c’era neppure un ragazzo disagiato […] C’era, invece, Youssef Siher […] almeno sulla carta, uno che ce l’ha fatta”. Invece di leggere la laurea, il master, la conoscenza di quattro lingue e il ruolo nel Senato Accademico con la lista moderata UniLab come elementi incompatibili con un profilo di terrorismo stragista o insurrezionale, il circuito mediatico li ha letti attraverso il prisma della dissimulazione e del “fallimento del miraggio dell’integrazione”.

Questa lettura ha generato una ricaduta immediata sul mondo accademico e dei think tank. L’ISPI si è affrettato a diramare una nota ufficiale per precisare che lo stage di Siher risaliva al 2024 e che da allora non vi era stata alcuna collaborazione, mentre su testate come Linkiesta il caso è stato utilizzato per invocare misure urgenti sulla “sicurezza della ricerca”, paventando il rischio di infiltrazioni radicali nelle università italiane. Tale allarme appare del tutto scollegato dalla realtà empirica, ove si consideri che il relatore di tesi di Siher, il professor Nicola Del Corno, ha pubblicamente attestato l’assoluto rigore scientifico e l’assenza di qualsiasi vena estremista o apologetica negli studi del giovane sull’islamismo politico.

Il terzo pilastro dell’hype giornalistico ha operato per accumulazione suggestiva di significanti geopolitici eterogenei, fondendo attivismo filopalestinese, terrorismo islamista e guerra ibrida russa. Nel giro di quarantotto ore, le cronache hanno saldato in un unico blocco narrativo la segnalazione d’intelligence del 2024 relativa alla fondazione dell’Organizzazione Alba Nascente(OAN) e alla partecipazione di suoi esponenti a una conferenza stampa alla Camera dei Deputati su invito del parlamentare Aboubakar Soumahoro, vecchi commenti analitici di Siher sullo statuto di Hamas del 2017 e il suo lavoro giornalistico per l’emittente Al Mayadeen English, nonché il testo scritto a quattro mani con la moglie Sagia Hammoud sulla morte del diciannovenne Ramy Elgaml durante un inseguimento dei carabinieri a Milano nel novembre 2024. A questo mosaico biografico è stata infine sovrapposta l’ipotesi di collegamenti operativi con la galassia degli hacker filorussi (NoName) o con centrali del cosiddetto “terrorismo urbano di matrice islamica”. Sebbene gli stessi inquirenti milanesi abbiano dovuto dare atto della totale assenza di evidenze circa contatti con hacker filorussi o entità statuali, il frame mediatico ha continuato a presentare Siher come il punto di saldatura tra jihadismo internazionale e sovversione delle piazze europee.

Infine, il caso è stato immediatamente assorbito nella contesa politica nazionale, trasformandosi in un test di lealtà ideologica. Mentre esponenti della destra mediatica (come Italo Bocchino su X) arrivavano a evocare il trattamento carcerario marocchino (“saresti stato riempito di botte nel momento dell’arresto, saresti stato buttato in una cella e le chiavi sarebbero state gettate chissà dove. Ringrazia l’Italia, pentiti”), nel centrosinistra esplodeva una dura polemica attorno a Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), attaccato dal senatore PD Filippo Sensi e da Angelo Bonelli (AVS) per aver messo in discussione la legittimità del fermo per reati d’opinione.

Al contempo, tuttavia, l’evidente sproporzione tra l’hype terroristico e la consistenza delle prove ha generato una convergenza critica trasversale: da Susanna Marietti (coordinatrice di Antigone) e l’avvocato penalista Mirko Mazzali, fino a direttori di orientamento opposto come Marco Travaglio (Il Fatto Quotidiano) e Giuliano Ferrara (Il Foglio, già schedatore di operai durante gli anni di piombo, ndr), i quali hanno concordemente ridimensionato la figura dello “stratega del terrore” a quella di un giovane agitatore , denunciando l’uso inflazionato della categoria di terrorismo e della custodia cautelare per un reato d’opinione.

5. Alle origini della magistratura predittiva italiana: legislazione e giurisprudenza

Per comprendere come la Procura di Milano abbia potuto qualificare l’apertura di un canale social e il possesso di un file PDF come fattispecie di matrice terroristica ed eversiva, è necessario esaminare la traiettoria compiuta dalla legislazione penale italiana nell’ultimo decennio. Tale percorso mostra una sistematica anticipazione della soglia di punibilità che ha progressivamente eroso il principio di offensività, istituzionalizzando la sanzione della pericolosità soggettiva e del “punibile perché si prevede che commetta reati”, vera legge aurea della magistratura predittiva.

La dottrina penalistica italiana si è a lungo interrogata sul rapporto tra la legislazione d’emergenza antiterrorismo e il modello teorico del diritto penale del nemico (Feindstrafrecht) elaborato dal giurista tedesco Günther Jakobs. Secondo Jakobs, mentre il “diritto penale del cittadino” attende l’esteriorizzazione di un fatto lesivo e conserva una finalità rieducativa, il “diritto penale del nemico” colpisce soggetti che, per la loro presunta infedeltà permanente all’ordinamento, vengono privati dello status di persona e sottoposti a una neutralizzazione preventiva basata sulla loro potenzialità offensiva futura, mediante un’estrema anticipazione della tutela, la vaghezza delle fattispecie, la sproporzione sanzionatoria e l’abbattimento delle garanzie processuali.

Se fino alla metà degli anni Duemiladieci illustri studiosi (tra cui Francesco Palazzo) preferivano qualificare il sistema italiano come un “diritto penale al limite” — ossia un sistema che, pur flessibilizzando le garanzie e arretrando la soglia punitiva, tentava di rimanere entro gli argini costituzionali di proporzionalità e offensività — gli interventi normativi dell’ultimo decennio hanno progressivamente varcato tale confine attraverso quattro tappe fondamentali. La prima fase si è aperta con il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito nella L. 17 aprile 2015, n. 43), emanato in risposta al fenomeno dei foreign fighters e agli attentati in Francia, che ha spostato il focus dalla struttura associativa (art. 270-bis c.p.) al cosiddetto “lupo solitario”. Tale intervento ha punito il soggetto passivo dell’arruolamento (art. 270-quater c.p.), l’organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.) e l’auto-addestramento (self-training, art. 270-quinquies c.p.), introducendo altresì l’aggravante speciale dell’uso di strumenti informatici o telematici per i delitti di istigazione e apologia (art. 414, comma 4, c.p.). Nel 2015, tuttavia, il legislatore aveva ancora ancorato l’auto-addestramento al requisito che il soggetto, acquisite le istruzioni, ponesse in essere “comportamenti univocamente finalizzati” alla commissione delle condotte terroristiche (art. 270-sexies c.p.), cercando così di evitare la punizione della mera cogitatio o dello studio teorico.

La seconda tappa è stata segnata dalla L. 28 luglio 2016, n. 153 e dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno introdotto i reati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) e atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.). Il dato dogmaticamente più allarmante di questa fase risiede nella rottura del principio di proporzionalità: il mero finanziatore (art. 270-quinquies.1) viene punito con la reclusione da 7 a 15 anni, la medesima pena prevista dall’art. 270-bis c.p. per i promotori, capi e dirigenti di un’associazione terroristica armata. Nel 2018, per effetto della riserva di codice, la circostanza aggravante trasversale della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è stata stabilmente codificata nell’art. 270-bis.1 c.p..

Con la terza tappa, coincidente con il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (cosiddetto “Decreto Sicurezza 2025”), l’argine garantistico dei “comportamenti univoci” è stato definitivamente abbattuto. Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) incrimina infatti con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici, armi, sostanze chimiche o su ogni altra tecnica per il compimento di atti con finalità di terrorismo (art. 270-sexies), senza richiedere alcun comportamento esecutivo ulteriore. Come evidenziato dalla più recente dottrina penalistica (Rubeo, Manes), si tratta di un reato a forma libera, sussidiario e di pericolo presunto, in cui l’ipertrofia della componente soggettivistica trasforma la pena in mero strumento di “messa in sicurezza” preventiva della società.

Infine, la quarta tappa si è consumata con il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026 sull’onda emotiva degli scontri milanesi del weekend precedente, il quale compie la saldatura definitiva tra la logica dell’antiterrorismo e la gestione dell’ordine pubblico di piazza. Esso introduce l’art. 420-bis c.p. (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche) e l’art. 635.1 c.p. (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato), punendo da 4 a 12 anni chi promuove, organizza o anche solo istiga telematicamente gruppi di almeno cinque persone che operino con violenza “anche occasionalmente”, ed estendendo a tutte queste ipotesi l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.).

6. La deriva predittiva della magistratura italiana

Questa deriva legislativa entra in rotta di collisione frontale con oltre mezzo secolo di giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di reati d’opinione e di pericolo. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 65 del 1970, ha salvato l’art. 414 c.p. (istigazione e apologia di delitto) dalla declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 21 Cost. a una condizione tassativa: che la condotta non si esaurisca nella pura manifestazione di un pensiero radicale o dissidente, ma presenti, per le sue modalità concrete, un’effettiva e immediata idoneità a provocare la commissione di delitti. Analogamente, con la sentenza n. 108 del 1974  la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 415 c.p. (istigazione a disobbedire alle leggi e all’odio fra le classi sociali) laddove non richiedeva che il fatto fosse commesso “in modo pericoloso per la pubblica tranquillità”.

Recependo tali coordinate, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il delitto di cui all’art. 414 c.p. configura un reato di pericolo concreto e non presunto, il quale esige dal giudice una rigorosa valutazione ex ante sulla reale attitudine del discorso, nel contesto specifico e nel momento storico dato, a innescare il passaggio all’azione delittuosa da parte dei destinatari (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 48247 del 2019). Allo stesso modo, la Suprema Corte ha statuito che anche nelle fattispecie antiterrorismo a tutela fortemente anticipata, come l’auto-addestramento ex art. 270-quinquies c.p., il principio costituzionale di offensività impone l’accertamento di riscontri fattuali esterni alla mera acquisizione o consultazione di materiale ideologico o teorico (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13087 del 19 gennaio 2017).

La ragione per cui nel caso Siher — come in numerosi procedimenti analoghi — questo consolidato statuto garantistico viene disapplicato nella fase genetica del procedimento risiede nel meccanismo processuale del doppio binario cautelare (art. 275, comma 3, c.p.p. e art. 51, comma 3-quater, c.p.p.). Quando il pubblico ministero innesta su un reato comune (come l’istigazione ex art. 414 c.p., punita nella forma base da 1 a 5 anni, misura che di per sé renderebbe ardua o preclusa la custodia in carcere per un incensurato) la finalità di terrorismo o di eversione ex artt. 270-bis.1 e 270-sexies c.p., si attiva un regime processuale speciale. In tale regime vige una presunzione legale relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. Di conseguenza, nella fase del fermo e della convalida, il baricentro cognitivo del giudice viene spostato dall’accertamento del pericolo concreto dell’atto (che richiederebbe la prova quasi impossibile che uno slogan su Instagram determini causalmente un saccheggio) alla valutazione del pericolo potenziale dell’autore. La contestazione dell’aggravante terroristica funge così da “chiave d’accesso” processuale per neutralizzare in carcere (nella sezione speciale AS2) la potenzialità soggettiva dell’indagato, eludendo nella fase cautelare il vaglio stringente imposto dalla Cassazione per il giudizio di merito. Con questa elusione, la magistratura italiana ha strumenti per poter girare il proprio, personale Minority Report.

7. Intelligenza artificiale, polizia predittiva, costruzione del terrorista

Il caso Youssef Siher segna uno spartiacque inedito nella storia giudiziaria italiana anche sotto il profilo tecnologico: è il primo procedimento per terrorismo ed eversione in cui l’Intelligenza Artificiale (IA) compare simultaneamente nel profilo professionale dell’indagato, nel compendio probatorio d’accusa e nell’infrastruttura di sorveglianza e misurazione del pericolo utilizzata dagli inquirenti. L’analisi dimostra come i sistemi algoritmici agiscano da catalizzatori strutturali per sanzionare la potenzialità della persona anziché il fatto commesso, operando lungo diverse direttrici convergenti.

Dalle carte dell’inchiesta milanese emerge un elemento inedito: per fondare l’accusa di progettazione eversiva e la richiesta di carcere, i pubblici ministeri valorizzano il fatto che Siher avesse effettuato ricerche interrogando sistemi di IA generativa per ottenere informazioni sulla “realizzazione di strategie rivoluzionarie” e per farsi assistere nella stesura del secondo comunicato del movimento, pubblicato il 23 ottobre. A ciò si aggiunge la circostanza biografica che Siher lavorasse da gennaio 2026 proprio per la startup statunitense Mercor nell’addestramento e nella valutazione di modelli di IA.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, questo passaggio segna la nascita della criminalizzazione del prompt (prompt incrimination). L’interazione tra un utente e un modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model – LLM) è, per sua natura ontologica, un processo di esternalizzazione cognitiva e di esplorazione linguistico-probabilistica. Come chiarito anche nei recenti documenti della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno (Quaderno n. 1/2025) in riferimento all’art. 3 dell’AI Act europeo, un sistema di IA generativa produce output testuali assemblando e rielaborando statisticamente dati preesistenti secondo logiche algoritmiche.

Quando la Procura utilizza i prompt rivolti da Siher all’IA come prova di un “progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive” e della sua capacità di “sviluppare una strategia rivoluzionaria”, essa compie un salto logico radicale. Da un lato, equipara il dialogo con un software — che appartiene alla sfera del foro interno o, al più, della ricerca intellettuale preparatoria non punibile — a una vera e propria concertazione cospirativa. Dall’altro lato, trasforma la competenza professionale dell’indagato nell’uso dell’IA, acquisita lavorando per Mercor, in un moltiplicatore della sua pericolosità soggettiva, ritenendo che un soggetto capace di padroneggiare strumenti generativi possieda per ciò stesso una “capacità delinquenziale” superiore. In combinato disposto con il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., che punisce la mera detenzione di istruzioni a prescindere da condotte univoche esterne, la generazione algoritmica di un testo sulle tattiche di protesta diventa istantaneamente corpo del reato e indice cautelare.

Il secondo livello in cui l’IA favorisce il sanzionamento della potenzialità eversiva riguarda gli strumenti investigativi di polizia predittiva (predictive policing) e di monitoraggio digitale della radicalizzazione. Come documentato negli studi della Scuola Superiore della Magistratura e del Ministero dell’Interno, le autorità di pubblica sicurezza e di intelligence impiegano oggi algoritmi avanzati di Machine Learning (ML) e di Natural Language Processing (NLP — capaci di analizzare, rappresentare e comprendere il linguaggio umano su vasta scala) per setacciare enormi volumi di dati digitali strutturati e non strutturati (social network, chat aperte, transazioni finanziarie AML/CFT) alla ricerca di “indicatori di anomalia” e pattern di radicalizzazione.

Questo paradigma tecnologico altera alle fondamenta la struttura dell’accertamento penale, determinando anzitutto il passaggio dalla causalità deterministica alla correlazione probabilistica. Mentre i modelli tradizionali di indagine muovono da un fatto di reato già commesso (ex post) per risalire all’autore secondo leggi causali e regole deterministiche, gli algoritmi predittivi di ML operano ex ante identificando anomalie statistiche e cluster di rischio non censiti dai modelli tradizionali. Essi non accertano ciò che un individuo ha fatto, ma calcolano la probabilità matematica di ciò che un individuo potrebbe fare in base alla somiglianza del suo profilo semantico, anagrafico e relazionale con dataset storici di soggetti radicalizzati.

A ciò si salda l’effetto “Black Box” e la conseguente crisi della legalità algoritmica. Come avverte la dottrina giurisprudenziale della Scuola Superiore della Magistratura, gli algoritmi più complessi “generano risposte non sempre riproducibili, grazie ad un’analisi della realtà superiore alle capacità umane”, ponendosi in acuta frizione con le garanzie di trasparenza e di controllo difensivo. Quando un soggetto come Siher — già inserito nei database d’intelligence nel 2024 per l’associazione Alba Nascente e monitorato per i suoi scritti sull’Islam politico e sulle proteste della Generazione Z in Marocco — attiva un canale Telegram con parole chiave ad alta densità semantica (“guerra”, “rivoluzione”, “caduta del governo”), i sistemi di monitoraggio algoritmico classificano istantaneamente il nodo come “minaccia eversiva ad alto rischio”. La predizione della macchina si cristallizza così in una presunzione investigativa che orienta il pubblico ministero a leggere ogni elemento neutro della vita dell’indagato (gli studi universitari, il bilinguismo, i contatti WhatsApp) come conferma del “progetto eversivo”.

Vi è infine un terzo meccanismo, più sottile ma decisivo negli atti della Procura di Milano: l’uso delle metriche algoritmiche dei social network per soddisfare fittiziamente il requisito giuridico dell’idoneità offensiva (art. 414 c.p.) e dell’intimidazione della popolazione (art. 270-sexies c.p.).

Nel decreto di fermo, la PM Crupi scrive che i messaggi di Siher su Instagram e Telegram avevano creato uno “stato di intimidazione della popolazione” perché “potenzialmente potevano raggiungere 150mila persone” (a fronte di una base effettiva di circa 9.000–11.000 iscritti al canale). In questo modo, il funzionamento dell’algoritmo di raccomandazione proprietario di Meta (Instagram) e di Telegram — progettato dalle piattaforme per massimizzare il tempo di permanenza (engagement) spingendo i contenuti polarizzanti nei feed di utenti non iscritti — viene imputato giuridicamente all’indagato. La reach potenziale stimata dall’algoritmo della piattaforma diventa la misura legale del pericolo concreto del reato: l’indagato non viene tenuto in carcere per il danno che ha effettivamente provocato, ma per la potenzialità virale che l’architettura algoritmica dei social media attribuisce alle sue parole.

8. La mutazione genetica

Quando la rubrica giudiziaria viene inquadrata nelle coordinate del terrorismo o dell’eversione dell’ordine democratico, il giudizio cautelare sul trattenimento in carcere subisce una mutazione genetica: il fatto materiale commesso degrada a mero sintomo occasionale, mentre l’oggettoreale della misura restrittiva diviene la potenzialità soggettiva della persona, dilatata dagli inquirenti attraverso una lettura orientata della sua biografia, della sua cultura e dei suoi strumenti tecnologici.

Nel caso in esame, l’assenza di una partecipazione materiale agli scontri del 17-18 ottobre, l’inesistenza di una rete associativa armata o di collegamenti con attori ostili esteri, e la natura eminentemente espressiva e velleitaria dei post pubblicati non hanno impedito il fermo d’urgenza e la reclusione nella sezione di Alta Sicurezza 2 di San Vittore. Ciò è stato reso possibile dalla convergenza di quattro fattori strutturali che operano in stretta sinergia. Anzitutto, si assiste all’inversione clinico-criminologica del capitale umano, per cui l’assenza di precedenti penali, la laurea magistrale, il plurilinguismo, le competenze nel settore dell’IA e lo status di cittadino italiano di seconda generazione vengono capovolti da fattori di radicamento sociale in indicatori di “particolare capacità delinquenziale” e di “pericolo di fuga”. In secondo luogo, interviene l’hype mediatico pre-giudiziario, che retrodata la responsabilità del soggetto costruendo l’archetipo rassicurante del “regista occulto” e dell’”infiltrato accademico”, generando un allarme sociale che la Procura utilizza poi circolarmente come prova dell’effetto intimidatorio e terroristico della condotta.

A questi fattori si salda la deriva legislativa del decennio 2015–2026, culminata nei Decreti Sicurezza n. 48/2025 (art. 270-quinquies.3 c.p.) e n. 190/2026 (art. 420-bis c.p.), che ha progressivamente sostituito il diritto penale del fatto e del pericolo concreto con fattispecie di pericolo presunto, ossimori dogmatici (“organizzazione anche occasionale”) e cornici edittali sproporzionate pensate per attivare il doppio binario cautelare. Infine, agisce la mediazione algoritmica dell’IA, che da un lato trasforma l’esplorazione cognitiva privata (il prompt rivolto a un LLM) in prova di pianificazione eversiva, e dall’altro converte le metriche commerciali di viralità potenziale dei social network nel requisito oggettivo dell’offensività penale. In definitiva, il caso Siher dimostra che nel diritto penale contemporaneo della sicurezza nazionale il confine tra dissenso radicale, esplorazione intellettuale e terrorismo non è più tracciato dalla materialità dell’offesa arrecata ai beni giuridici, bensì dalla profilazione preventiva del tipo d’autore, con un vulnus profondo ai principi scolpiti negli articoli 13, 21, 25 e 27 della Costituzione repubblicana. Youssef Siher è, in questo modo, il primo detenuto politico della magistratura predittiva italiana. Quanti altri ne seguiranno? E con quale conseguenze nella politica e nella società? La questione è particolarmente seria.

Per Codice Rosso, nlp

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