
Sicurezza, tutte le misure del decreto e del disegno di legge
Decreto e disegno di legge: scudo penale, fermo preventivo, zone rosse, stretta su minori e migranti. E un Paese che si abitua all’eccezione
Il pacchetto-sicurezza che il governo ha approvato in Consiglio dei ministri non è semplicemente un insieme di norme tecniche. È un messaggio politico compatto, e in parte brutale, che racconta una precisa idea di società: una società in cui l’ordine pubblico diventa la lente principale attraverso cui leggere i conflitti, le periferie, le migrazioni, perfino l’adolescenza. Un pacchetto diviso in due atti, un decreto legge immediatamente esecutivo e un disegno di legge che seguirà il percorso parlamentare, ma con un obiettivo comune: spostare ulteriormente in avanti la soglia del controllo e rendere normale ciò che fino a ieri era considerato eccezionale.
La scelta di usare sia un decreto che un ddl non è neutra. Il decreto serve a rendere operative subito le misure più delicate e simboliche, quelle che incidono direttamente sulla libertà di manifestare, sulla gestione dell’ordine pubblico e sulla costruzione del “nemico interno”. Il disegno di legge, invece, ospita le norme che richiedono un lavoro di assestamento politico e mediatico, quelle più ideologiche o più esposte al rischio di rilievi istituzionali. È una strategia ormai riconoscibile: prima si cambia il clima, poi si consolidano le fondamenta.
Uno dei punti centrali è lo scudo penale, definito in modo tecnicamente più prudente rispetto alle anticipazioni iniziali ma, proprio per questo, potenzialmente più pervasivo. Non riguarda soltanto le forze dell’ordine, come ci si sarebbe aspettati in un impianto classico di tutela degli agenti, ma viene esteso a tutti i cittadini. Il principio è che chi commette un reato in presenza di una “evidente causa di giustificabilità” non venga automaticamente iscritto nel registro degli indagati ordinario, bensì in un registro separato, con garanzie formalmente analoghe ma con una corsia preferenziale che dovrebbe portare a una rapida archiviazione, entro trenta giorni, salvo diversa valutazione del pubblico ministero. La decisione finale sulla giustificabilità resta affidata a un magistrato, e questa è la clausola che viene usata per rassicurare. Ma il punto politico è un altro: si costruisce un’idea di legittimità preventiva dell’uso della forza, un’anticipazione di fiducia verso chi reagisce, verso chi “si difende”, verso chi afferma di aver agito in un contesto percepito come minaccioso. In un Paese già attraversato da una retorica di paura, e da un razzismo sociale che spesso decide chi sia credibile e chi no, uno scudo penale esteso rischia di produrre un effetto selettivo. Non protegge genericamente “i cittadini”: protegge soprattutto chi è già riconosciuto come cittadino pieno, e tende a rendere ancora più vulnerabile chi viene percepito come estraneo, giovane, marginale, migrante.
L’altro pilastro è il fermo di prevenzione, che entra nel decreto nella versione rivista dopo i rilievi del Quirinale. Ed è importante notare questo passaggio, perché racconta la dinamica con cui la soglia del possibile viene spinta sempre un po’ più avanti. La bozza originaria era più aggressiva, più apertamente orientata al sospetto. La riscrittura introduce paletti: il fermo, in occasione di manifestazioni pubbliche, potrà durare al massimo dodici ore e potrà riguardare solo persone con precedenti specifici e/o trovate in possesso di armi o oggetti atti a offendere. Non basterà più, almeno formalmente, l’idea vaga che qualcuno “possa” essere pericoloso, né l’abbigliamento ritenuto idoneo al travisamento. Il trattenimento dovrà essere comunicato tempestivamente al magistrato di turno, che potrà verificare se sussistano le condizioni di legge e, in caso contrario, ordinare l’immediato rilascio. Questa è la versione che prova a rispettare l’articolo 13 della Costituzione. Ma resta un fatto enorme: si introduce un meccanismo che trasforma la piazza in un luogo dove la libertà personale può essere compressa in via preventiva. La protesta, anziché essere tutelata come diritto, viene trattata come un contesto eccezionale, un territorio in cui la logica non è più “punire chi commette un reato” ma “trattenere chi potrebbe commetterlo”. È esattamente qui che la criminalizzazione del dissenso diventa concreta: non perché si vieti formalmente di manifestare, ma perché si crea un regime in cui partecipare a un corteo significa accettare un rischio ulteriore, una possibilità di essere fermati e trattenuti, soprattutto se si appartiene a categorie già marcate come sospette.
Il decreto interviene anche sul tema dei controlli di polizia con l’introduzione di un illecito penale specifico per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine e fugge mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Anche qui la misura può apparire, a prima vista, ragionevole: nessuno vuole inseguimenti pericolosi o fughe che mettono a rischio vite. Ma dentro l’architettura complessiva, questa norma assume un’altra funzione: aumenta l’area della punibilità legata non tanto a un danno effettivo quanto al comportamento, alla dinamica dell’interazione con la polizia. E quando si moltiplicano le occasioni di controllo, come accade con le zone rosse e con la gestione securitaria dello spazio urbano, si moltiplicano anche le situazioni in cui un gesto, una reazione, una paura possono trasformarsi in un reato.
Le zone rosse, infatti, tornano come uno strumento centrale. Si prevede la loro istituzione nelle aree considerate più a rischio, come le stazioni, con l’obiettivo dichiarato di prevenire degrado e criminalità. Ma la logica reale è quella della selezione: stabilire che esistono luoghi della città dove la presenza stessa diventa un problema, dove alcune persone sono tollerate e altre no. Le zone rosse non risolvono il disagio, non curano le cause della marginalità, non riducono la violenza sociale. La spostano, la nascondono, la reprimono. E soprattutto producono un effetto culturale: rendono normale l’idea che la città sia attraversabile in modo diverso a seconda di chi sei, di come ti vesti, di quanti anni hai, di che faccia hai, di che accento hai.
Dentro questo impianto trova spazio anche l’ossessione contemporanea per l’“emergenza minori”, che il governo usa come chiave narrativa per legittimare una stretta punitiva. La norma introduce un divieto più netto di vendita ai minori di diciotto anni di coltelli e oggetti atti a offendere, e prevede sanzioni amministrative fino a dodicimila euro per i venditori, compresi quelli online, con la possibilità di sospensione o revoca della licenza. Ma non si ferma qui. Viene introdotta la possibilità di arresto in flagranza e di adozione di misure cautelari anche per i minori trovati in possesso di coltelli. E soprattutto vengono previste sanzioni amministrative “collaterali” molto pesanti: un minorenne sorpreso con una lama in tasca potrà vedersi sospesi patente o passaporto e, nel caso di stranieri, addirittura il permesso di soggiorno. Questo è un passaggio gravissimo, perché costruisce un diritto differenziale: lo stesso comportamento produce conseguenze diverse a seconda dello status giuridico. E quando il permesso di soggiorno diventa un’arma sanzionatoria, la sicurezza non è più un tema penale: diventa un meccanismo di disciplinamento sociale e di esclusione.
È in questo punto che l’etichetta “maranza”, evocata come se fosse un fenomeno naturale, rivela la sua funzione politica. Non descrive: designa. Non analizza: marchia. E marchiare significa produrre una classe pericolosa. Il giovane, soprattutto se periferico e spesso se migrante o figlio di migranti, viene trattato come un soggetto da neutralizzare prima ancora che da comprendere. La politica, invece di affrontare la crisi educativa, la povertà, l’abbandono scolastico, la segregazione urbana, sceglie la scorciatoia del codice penale. È più semplice, più comunicabile, più vendibile in televisione. Ed è anche più devastante.
Nel disegno di legge restano inoltre misure pensate per la cosiddetta “responsabilizzazione dei genitori” dei minori coinvolti in atti di delinquenza. La formula sembra ragionevole, quasi morale. In realtà è una costruzione classista e punitiva: significa trasferire la colpa, rendere la devianza un fatto familiare, punire economicamente chi spesso è già fragile. È la stessa logica che attraversa l’intero pacchetto: non curare le cause, ma punire i sintomi, e farlo nel modo più visibile possibile.
Parallelamente, il pacchetto interviene sull’immigrazione con una doppia strategia. Nel decreto trovano spazio norme per rendere più rapide ed eseguibili le espulsioni di immigrati irregolari, in particolare di coloro che non rispettano l’ordine di lasciare il Paese entro sette giorni contenuto nel foglio di via. Alla seconda inosservanza, i questori potranno direttamente provvedere al rimpatrio. Il tema viene presentato come efficienza amministrativa, ma in realtà aumenta il potere discrezionale e riduce l’area delle garanzie. Quando il rimpatrio diventa un automatismo accelerato, il rischio è che la persona scompaia dal campo dei diritti e venga trattata come un oggetto logistico.
Nel disegno di legge restano invece le norme che stringono le maglie sui ricongiungimenti familiari e quelle che riprendono, con una forma giuridica più elaborata, l’ossessione del blocco navale. Si prevede infatti la possibilità di interdire l’attraversamento delle acque territoriali per periodi compresi tra trenta giorni e sei mesi in presenza di minacce all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. È una norma volutamente elastica, costruita su concetti vaghi come “minaccia” e “ordine pubblico”, che possono essere allargati a seconda del clima politico e mediatico del momento. Ed è proprio questa vaghezza che rende la misura pericolosa: non perché sarà usata ogni giorno, ma perché può essere usata quando conviene, e perché intanto sposta l’orizzonte. La migrazione viene definitivamente trattata come una questione di difesa, non di diritti, e il mare come un confine militare, non come uno spazio di soccorso.
Dovrebbero trovare spazio anche provvedimenti sui flussi migratori con respingimenti coatti, misura su cui il Quirinale avrebbe espresso riserve. E questo dettaglio, apparentemente tecnico, è politicamente rivelatore. Il Quirinale interviene raramente in modo esplicito, e quando lo fa significa che la soglia di compatibilità costituzionale è stata spinta troppo in avanti. Ma la dinamica è ormai collaudata: si propone una versione estrema, si subiscono rilievi, si corregge quanto basta per farla passare, e alla fine resta comunque un impianto più duro di quello precedente. È la politica come avanzamento graduale dell’eccezione.
In mezzo a tutte queste misure, c’è anche l’inasprimento delle pene per alcuni reati contro il patrimonio, come i furti in abitazione, con l’aumento dei minimi e dei massimi edittali. Anche qui, il messaggio è semplice: più carcere, più severità. Ma l’effetto reale è discutibile, perché la storia della giustizia penale insegna che l’inasprimento delle pene non riduce automaticamente i reati. Serve piuttosto a rafforzare un’immagine di governo “duro”, a produrre una sensazione di controllo. E intanto si continua a caricare un sistema carcerario già in crisi, mentre la criminalità vera, quella economica, quella organizzata, quella che divora risorse pubbliche e diritti, resta spesso ai margini della narrazione securitaria.
Alla fine, ciò che emerge è un disegno coerente. Il dissenso viene trattato come un problema di ordine pubblico, la marginalità come un rischio, la giovinezza come un allarme, la migrazione come una minaccia. E su questa base si costruisce un sistema in cui la polizia ha più strumenti, più margini di discrezionalità, più possibilità di intervento preventivo, mentre il cittadino – soprattutto quello che non rientra nei canoni del cittadino “giusto” – ha meno spazi, meno tutele, meno presunzione di innocenza sociale.
Il punto più inquietante, però, non è la singola norma. È il clima che queste norme producono e consolidano. Perché un Paese non diventa autoritario solo quando vieta formalmente la protesta o quando sospende apertamente la Costituzione. Diventa autoritario quando si abitua all’idea che la libertà sia condizionata, che l’eccezione sia normale, che alcune persone siano sospette per natura, che la forza sia più credibile del diritto. E quando ci si abitua, il passo successivo non fa più scandalo.
Questo pacchetto-sicurezza non promette davvero più sicurezza. Promette qualcosa di più preciso e più inquietante: la chiusura progressiva degli spazi di agibilità politica e sociale. Non è una semplice espansione dei poteri di controllo, è un tentativo di ridisegnare il perimetro di ciò che è legittimo fare, dire, attraversare, contestare. È la trasformazione della piazza, della strada, della periferia e perfino dell’adolescenza in territori sotto sospetto, dove la libertà non è più un diritto pieno ma una concessione revocabile.
E soprattutto, questo impianto costruisce e consolida nuove “classi pericolose”, come si faceva nei momenti peggiori della storia europea: giovani, poveri, migranti, figli delle periferie, figure sociali trattate non come cittadini ma come presenze da disciplinare. Il dissenso viene riscritto come disturbo, la marginalità come minaccia, la differenza come rischio. È un ritorno a una logica da Ancien Régime, dove l’ordine non coincide con la giustizia ma con la gerarchia, e dove lo Stato non garantisce diritti: seleziona corpi, controlla territori, punisce identità.
Il punto, allora, non è solo che “il controllo raramente torna indietro”. Il punto è che, una volta normalizzata questa cultura politica, ciò che non torna indietro è la soglia stessa della democrazia. Perché quando lo Stato si abitua a governare attraverso paura e repressione preventiva, non sta proteggendo la società: sta insegnandole a respirare in meno spazio.
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