Nicoletta: la mia evasione continua, nei luoghi e con i modi del conflitto di sempre, insieme al popolo NO TAV
Ed ecco che dalla pentola delle misure cautelari che la procura e il Tribunale di Torino hanno inflitto a piene mani nei confronti del movimento NO TAV e di altre realtà in lotta per dignità e diritti è uscito una mostruoso polpettone che sta debordando dappertutto ed investe gli stessi improvvidi cuochi.
Evidentemente i “procuratori con l’elmetto” hanno confezionato l’indigesta frittata ed ora, troppo tardi perciò inutilmente, il procuratore capo tenta di districare una situazione così spinosa da essere indistricabile.
Da parte loro i giudici rilevano le contraddizioni e se ne tirano fuori applicando ferreamente la legge.
Ma lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti. La verità sta altrove, tra chi testardamente continua a lottare perché non si chiudano gli orizzonti della giustizia e della speranza.
Dunque la mia evasione continua, nei luoghi e con i modi del conflitto di sempre, insieme al popolo NO TAV che si prepara a fronteggiare nuovi attacchi, ad innalzare altre barricate.
Bussoleno,22 dicembre 2016 Nicoletta Dosio
Qui sotto riporto la parte conclusiva dell’ordinanza con cui il Tribunale della Libertà di Torino respinge l’appello della Procura e mi riconferma i domiciliari.
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Il PM definisce “innocuo” il “rituale” adottato dalla DOSIO nel dare risalto ai suoi spostamenti in violazione delle misure, pur però ricollegando la sua condotta ad una strategia propria della parte violenta del movimento, la “minoranza illegale”, secondo le stesse parole del PM, cui ella appartiene.
Il PM quindi, escluso che possa essere aggravata la misura nei confronti della DOSIO, propone come soluzione per porre fine alla situazione caratterizzata da una sequela di notizie di reato per evasione quella della revoca della misura, escludendo che si possa invece procedere ad aggravamento, per mancanza di esigenze cautelari anche non di eccezionale rilevanza.
Il themadecidendum non è comunque al momento come uscire da questa sorta di impasse derivante dal comportamento della DOSIO, ma se vi siano le condizioni per la revoca della misura a lei applicata o all’opposto per il suo mantenimento. La tematica dell’aggravamento della misura non risulta invece rilevante, non potendosi far derivare dalla possibilità o meno di aggravare la misura la decisione sulla sua revoca.
Sul punto si deve partire dalle esigenze cautelari ravvisate a suo tempo prima dal GIP, su richiesta del PM, e poi anche da questo Ufficio nel confermare l’ordinanza applicativa. Nella citata ordinanza del 8.7.2016 di questo TL si è rilevato in merito al pericolo di reiterazione, secondo quanto prima riportato, che la DOSIO, come anche esposto dal PM, è una militante estremamente attiva del movimento; la prevenuta aveva già varie denunce per reati commessi nell’ambito di manifestazioni NO TAV. Si è anche valorizzato proprio il suo annunciato rifiuto di sottostare alle misure cautelari a lei applicate come circostanza che ulteriormente confermava la sussistenza del pericolo di reiterazione.
A distanza di sei mesi dall’applicazione della prima, peraltro blanda, misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, la valutazione sulle esigenze cautelari non pare possa mutare. In questo lasso di tempo la DOSIO ha persistito nel suo atteggiamento di opposizione rispetto ai provvedimenti della AG e per quanto esposto dal PM è stata destinataria di una nuova denuncia per violazioni commesse il 4 e il 6 agosto 2016 nuovamente durante una manifestazione in Chiomonte presso il cantiere TAV.
Tale comportamento fa ritenere persistenti le esigenze cautelari; a differenza di quanto ritenuto dal PM, non pare che si possa scindere nel caso di specie la valutazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e quella relativa al rispetto della misura. Lo stesso atteggiamento che ha portato la DOSIO alla scelta di non ottemperare alle misure è quello che l’ha portata a concorrere nei reati a lei ascritti in questo procedimento. La prevenuta ritiene di poter mettere le proprie convinzioni al di sopra del rispetto delle norme e giustificabile la loro violazione in nome della causa del movimento cui appartiene, tanto da dare il massimo risalto alla violazione delle misure; tale atteggiamento fa ritenere probabile che la DOSIO, posta in condizioni analoghe a quelle in cui si è trovata il 28.6.2015, porrebbe in essere comportamenti analoghi. Del resto secondo una condivisibile pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016) “in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati”. La condotta posta in essere dalla DOSIO lungi dall’essere stata occasionale e sporadica è frutto di una scelta che trova origine in una determinazione illecita rimasta costante ed anzi forse rafforzatasi nei mesi recenti.
Se si può concordare con il PM in merito alla insussistenza delle esigenze di cui alla lettera a) ma anche b) dell’art. 274 c.p.p., stante che la DOSIO si preoccupa di pubblicizzare i suoi spostamenti anche preventivamente, si ritiene invece non condivisibile la sua prospettazione quanto all’assenza del pericolo di reiterazione.
Dato che non viene posto in dubbio che sussistano gravi indizi di colpevolezza, su cui del resto in presenza del rinvio a giudizio non vi è motivo di argomentare ulteriormente, ne risulta che permangono le ragioni a suo tempo poste a sostegno della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria poi aggravata in seguito all’inottemperanza da parte della DOSIO.
Per quanto esposto, l’istanza di revoca del PM deve essere respinta e va confermata l’ordinanza impugnata.
PQM
Visto l’art. 310 c.p.p.
conferma l’ordinanza impugnata
Così deciso in Torino all’esito dell’udienza del 20 dicembre 2016
Il Presidente
Dott. Daniela COLPO
Il Giudice Est.
Dott. Marta STERPOS
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