Lettera di un’Odissea di Davide Emanuello
Nella struggente lettera che inviava alla madre -pubblicata il 29 novembre- feci poi una sintesi dello stato dei fatti e dell’incombente ricaduta..
Venti anni di carcere, di cui quindici sottoposto al regime di tortura del 41bis. Tre revoche disposte da tre diversi tribunali di Sorveglianza, per tre volte disattese da tre Ministri della giustizia.
Nel primo testo di cui ho segnalato prima il link troverete tutta una serie di altri particolari. Ma a noi basterebbe già questo riferimento di tre righe per farci qualche domanda.
Tre revoche del 41 bis.. dopo, ricordiamolo, venti anni di carcere, di cui 15 al 41 bis. Tre revoche… il ministero ridisponeva la misura e i Tribunali di Sorveglianza la revocavano.. Attenzione, Davide Emmanuello non faceva altro nel frattempo. Non emergevano nuovi fatti. Non avrebbe potuto fare alcunché. Era sempre lì in carcere. E dato che la maggior parte dei suoi anni carcerari li ha trascorsi al 41 bis, anche volendo ogni comunicazione era sostanzialmente impossibile.
Qualcuno di voi potrà mai immaginare la devastazione non solo di 15 anni i tortura al 41 bis, ma anche di questo mai visto ottovolante, di questa roulette russa, che non ti dà il tempo di respirare una carcerazione normale, per farti ripiombare con accanimento incessante nel territorio dei sepolti vivi?
Parlavo di incombente ricaduta….
Perché la D.N.A. fece ricorso contro l’ultimo provvedimento di revoca del 41 bis presso la Corte di Cassazione, che, per questioni di diritto, ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza.
La nuova udienza per discutere sulla persistenza o meno del 41 bis nei confronti di Davide Emmanuello venne stabilita il 23 novembre.
Molti speravano che il diritto stavolta, almeno stavolta, avesse una chance.
Invece Davide è stato sottoposto per l’ennesima volta al 41 bis.
Quindi tre revoche e tre… ritorni tra i sepolti vivi.
Destinazione Ascoli Piceno.. una delle peggiori.
Ci ha scritto questa intensa lettera, che, per l’importanza che ha, ho diviso in due parti, di cui oggi pubblico la prima.
Quanto può reggere mentalmente un uomo? Quanto è allungabile la corda dell’ingiutizia?
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Ciao Alfredo,
ho atteso (in compagnia dei tuoi scritti) che le ricorrenze esaurissero quella carica illusoria che certe sane speranze alimentano, e ne approfitto adesso che sono terminate per ritornare alla disillusione di queste speranze senza fondamento, e rivivere la realtà in tutta la sua drammatica verità. Dai “sepolcri imbiancati romani”, giorno 23 novembre in anticipo di 4 settimane e 5 giorni, il “sinedrio” ha deliberato per la celebrazione del mio Venerdì…
Le “vestali” di Nemesi, cieche mute e sorde rispetto alla Temi di ancestrale memoria, in ossequiosa riverenza, a ben noti professionisti sciasciani, ormai al timore del ministero orwelliano, hanno rigettato ogni evidente prova dell’insostenibilità del provvedimento del 41 bis di tortura, e accolto la richiesta manifestamente infondata del ripristino del decreto che era stato revocato già per tre volte…
Obbedienti al tribunale politico della Prima sezione di Cassazione, territorio occupato dalla DNA, che come ho già scritto nell” Odissea che hai già letto, ritiene legittima l’illazione che alla morte di mio fratello il clan si è indebolito, rafforzandosi al suo interno il mio ruolo di comando.
Questo è amico mio il paradosso che il TdS romano, in composizione sapientemente studiata per non offendere quegli gnomi del diritto, è arrivato a sostenere, compiendo un disastro logico, con un argomento così contraddittorio, d rendere palese la scelta repressiva. Una scelta ingiustificabile poiché lede la legge: abusando del loro mandato compiono un vero e proprio falso ideologico, cioè non si attengono ad atti processuali assolutori la cui rilevanza è inconfutabile. Un comportamento tale da poter sostenere che non di un un tribunale della Repubblica si tratti, ma di un presidio di illegalità.
Non meravigliarti, pensa che nel 1992 la Corte di Cassazione dovette piegarsi alle c.d. “procure in trincea”, come amano definirsi quanti continuano ad utilizzare la legge a fini esclusivamente “militari”, che i procedimenti di natura mafiosa dovevano essere sottoposti ad una turnazione tra le diverse sezioni della Cassazione per evitare che una sezione e giudici ben individuati potessero favorire qualcuno con sentenze addomesticate.
E guarda caso, oggi la DNA è riuscita a realizzare un sistema giudiziario parallelo in materia di regime speciale, così che ogni decreto ministeriale è “controllato” attraverso l’unico tribunale di sorveglianza di Roma e la Prima sezione di Cassazione, laddove si dovrebbe discutere il ricorso avverso la decisione del primo tribunale. E non è finita.
Questa stessa sezione della Cassazione, piegata ai voleri della DNA, che eufemisticamente chiamo tribunale politico, produce quella stessa giurisprudenza che la DNA propone, in barba all’autonomia e imparzialità del giudice terzo.
Ciò sono riusciti ad ottenere con la legge del 2009, realizzare un sistema di tribunali speciali (TdS di Roma e Prima sezione Cassazione) e così gli echi di mussoliniana memoria inondano e si fissano con segni d’inchiostro sulle pagine delle varie decisioni che condannano uomini come me a una non vita, ad ammuffire in sezione mortori.
Naturalmente quelle probe “procure in trincea” di nulla si accorgono, di nulla sospettano, nulla dicono dell’occupazione militare di quegli organi di garanzia, Cassazione e tribunale, che con la formula del sospetto hanno espugnato prima, e senza sospetto sic! controllano adesso.
Questo ti farà comprendere il perché nei casi di reclami al tribunale e dei ricorsi in Cassazione le regole possono essere violate impunemente, senza lasciarti possibilità di difesa alcuna, lasciandoti senza la possibilità di vedere valutata la tua posizione da un organo di controllo terzo e indipendente.
Nel mio caso ti ho spiegato che al TdS ho prodotto le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, le stesse di cui è in possesso anche la DNA e non le ha mai prodotte, con le quali è provata la mia estraneità al gruppo, oltre a smentire che sia divenuto il capo dopo la morte di mio fratello. D’altra parte se ero a regime di 41 bis?
E’ chiaro amico mio? Gli stessi che si autoaccusano di essere i responsabili ed i nuovi capi del gruppo escludono quei postulati investigativi che, se fossero supportati da un minimo elemento logico, avrebbero comportato come conseguenza diretta l’emissione di un mandato d’arresto o un’indagine nei miei confronti. Sono questi fatti che pongono la parola fine a qualunque deduzione che il tribunale politico della Cassazione ha potuto fare.
Quest’illazione, perché di questo si tratta, che quegli gnomi del diritto hanno tentato di trasformare alchemicamente in un fatto penale preziosissimo, l’ho smentita documentalmente. Ciononostante il tribunale, divenuto presidio di illegalità, senza nemmeno considerare la rilevanza “morale” dell’innocenza, evitando un errore alla giustizia, conclude a favore di tale illazione, commettendo però un falso ideologico, così come ha fatto la DNA con le stesse omissioni e alterazioni.
Nella sana prospettiva di chi non è un giacobino della repressione, un episodio luttuoso è da considerare un dramma umano, da rispettare, niente di eroico o di divino. Invece il TdS dell’illegalità arriva a farne strazio con argomentazioni che appaiono più acrobazie di logica, della quale non sfugge l’errore sia “semantico” che “logico”.
Se prendono atto che da venti anni, cioè da quando sono in carcere, non sono raggiunto da ordinanze di custodia cautelare, perché sottoposto al 41 bis, come possono affermare allo stesso tempo che sono a capo di un sodalizio votato al delitto? Se loro stessi confermano che l’isolamento relativo al regime speciale è efficace, come posso diventare capo di un sodalizio che è all’esterno? Un sodalizio che per ammissione degli stessi componenti, poi collaboratori di giustizia, si è sfaldato?.
Dunque cosa sono? Un capo posto in isolamento che guida un gruppo dissolto?
Come vedi siamo di fronte ad un ginepraio logico che si sarebbe potuto evitare, semplicemente se ci si fosse attenuti alla documentazione prodotto da me e celata dalla DNA, invece di emettere una decisione degna di una nuova colonna manzoniana.
Purtroppo i parametri di valutazione dei decreti del regime speciale non esigono garanzie di carattere penale, essendo gli stessi di natura amministrativa, non configurandosi come reato il 41 bis sfugge alle maglie strette imposte dal diritto, permettendo in sede di verifica un accertamento in termini di plausibilità, senza una necessaria dimostrazione in termini di certezza.
Eppure quest’atteggiamento di tolleranza del legislatore e di una giurisprudenza giacobina (favorevole all’allargamento probatorio) non sarebbe stato sufficiente all’atto amministrativo per aggirare il diritto. Così, con sapienza, gli stessi in trincea, ottenendo l’accentrazione giurisdizionale ad un unico TdS, utilizzano quei parametri di verifica, sottraendo a più fonti del diritto, cioè a tutti i TdS della nazione, l’esercizio del loro mandato, e saggiamente lascia la valutazione di legittimità ad un unico tribunale politico rappresentato dalla Prima sezione di Cassazione, il quale in merito alla coerenza delle deduzioni potrebbe ridare simmetria fra la tolleranza eccessiva, regalata, e la necessità probatoria.
All’udienza-farsa del 23 il TdS dell’illegalità sostiene che essendo uno scopo del regimi de 41 bis impedire a chi vi è sottoposto la continuità con il delitto, l’assenza di provvedimenti in tal senso nei miei confronti non è un elemento valido a mia discolpa.
Proprio perché appare plausibile quest’argomento dimostra la mala fede di chi lo adopera. A mia difesa produssi le revoche del regime di tortura, dimostrando che, in quei periodi di libertà dalle attenzioni orwelliane, l’assenza di provvedimenti dipendevano dalla volontà del sottoscritto a vivere condotte ineccepibili.
Fatto questo integrato delle dichiarazioni di quanti autoaccusandosi, come ti ho scritto, mi escludono totalmente dal contesto.
Riscontro che dovrebbe essere messo in relazione fra la condotta e dato di fatto, ed essere utilizzato per raggiungere quella deduzione logica e coerente richiesta.
Invece, ricorrendo al concetto di possibilità, ed evitando gli elementi di certezza, i servi della repressione aggiungono un mattone della vergogna a quella colonna infame manzoniana che già hanno innalzato con l’ultima decisione, arrivando a quella verticalmente superiore storica e meritevole di Traiano che di Roma ne celebra i fasti anziché le infamie.
L’atto amministrativo del regime 41 bis di tortura nasce come esercizio del potere per “gabbare” il diritto. Disattende le timide garanzie costituzionali, istituzionalizza l’esercizio illegale di alcuni apparati dello Stato, i quali, realizzato un progetto eversivo dell’ordine costituzionale, che in assenza di un giusto equilibrio tra poteri, si sottrae alle forze democratiche.
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