
Imperia: inizia per Giorgio il processo per le violazioni della sorveglianza speciale
Pochi giorni fa, il 10 marzo, è iniziato a Imperia il processo contro Giorgio Rossetto, accusato di aver violato ripetutamente le prescrizioni legate alla misura di sorveglianza speciale, chiesta nel 2023, per quattro anni, dalla Procura di Torino e accolta dal Tribunale.
da notav.info
La tesi della Questura e della Procura sarebbe che lui dirigerebbe le manifestazioni di piazza a Torino e quelle No Tav in Valle di Susa.
Dunque, gli è stato vietato di uscire dal comune di Bussoleno, frequentare i pubblici esercizi dalle 18, e di partecipare a pubbliche riunioni. Inoltre, gli sono stati ritirati i documenti sostituendoli con un libretto rosso su cui vengono annotati gli esiti dei controlli. Chi contravviene alle prescrizioni e agli obblighi della sorveglianza speciale commette un reato punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
È possibile chiedere permessi speciali ma le istanze di Giorgio, ben quaranta, sono sempre state respinte. Così, pur avendo ricevuto il parere contrario da parte del giudice, ha deciso di violare la sorveglianza speciale in diverse occasioni, sia per motivi sindacali sia familiari.
Infine, giovedì 9 gennaio 2025 viene arrestato a Taggia (IM) in flagranza di reato, per violazione dell’art. 75, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno) e contestualmente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida tenutasi il giorno seguente presso il Tribunale di Imperia che ne decreta l’allontanamento da Taggia e l’obbligo di tornare nella sua residenza di Bussoleno. A Taggia è residente la compagna e ad agosto si era recato una decina di giorni senza accadesse nulla.
La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione regolata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, provvedimento ereditato dal Codice Rocco, il Codice penale in vigore durante il ventennio. Può essere applicata solo sulla base di indizi. Non a caso questa legge è stata spesso al centro del dibattito, sia a livello costituzionale che europeo. Per la Corte di Strasburgo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza viola la Convenzione EDU (CEDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, ric. n. 43395/09).
È chiaro quanto questa legge, con fini preventivi e applicata sulla base di sospetti, limiti fortemente la libertà di movimento e i diritti fondamentali della persona.
Nel corso dell’udienza, la difesa ha sollevato la questione sulla legittimità costituzionale di questa misura, in quanto viola il principio di uguaglianza rispetto ad altri istituti, incidendo fortemente sulla libertà dell’imputato. Inoltre, ne ha contestato l’applicazione, evidenziando come essa sia stata pensata per soggetti considerati pericolosi, definizione non realistica per quanto riguarda il caso di Rossetto. È stato inoltre sottolineato il carattere eccessivamente restrittivo della misura, che impedirebbe al soggetto di allontanarsi anche in presenza di motivi importanti, come quelli familiari.
Accanto a lui, in aula, diversi sostenitori No Tav e attivisti/e del centro sociale “la talpa e l’orologio” che, hanno mostrato il loro supporto a Giorgio e al movimento.
Il processo è stato rinviato al 12 maggio 2025 (h. 10) sempre al tribunale di Imperia.
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